LISTA C I O F S

Consiglio Internazionale dell'OFS

Volume: 1 - N. 8 - 1995 - luglio - II

Da: Segreteria CIOFS


STATUTO DELLA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (FIOFS) - Parte III
Segretariato generale
Tesoriere - Commissione economica - Finanziamento
Elezioni e durata degli uffici
Provvedimenti in caso di vacanza e rimozione Dei consiglieri internazionale e di presidenza
Visita fraterna e pastorale Del ministro generale e degli assistenti generali
Approvazione e modifiche del presente statuto

STATUTO DELLA
FRATERNITÀ INTERNAZIONALE
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
(FIOFS)

SEGRETARIATO GENERALE

Articolo 18

  1. Il Consiglio Internazionale ha un proprio Segretariato la cui struttura e sede è fissata dalla Presidenza, tenendo presente le esigenze dell'ufficio.
  2. Il Segretariato sarà affidato alle cure del Segretario Generale. In esso si realizzano sotto la direzione del Ministro Generale le funzioni amministrative ordinarie, si custodiscono gli atti dei Capitoli Generali e delle riunioni della Presidenza, le copie dei documenti e l'archivio dell'Ordine Francescano Secolare.
  3. Il Segretario Generale:
    1. è francescano secolare professo, non membro del CIOFS;
    2. è nominato dalla Presidenza per un periodo di sei anni;
    3. redige gli atti dei Consigli di Presidenza inviandoli ai rispettivi destinatari;
    4. tiene aggiornato l'archivio dell'Ordine;
    5. comunica gli avvenimenti più rilevanti alle Fraternità nazionali e agli ambiti ecclesiali e/o sociali;
    6. adempie tutti gli altri incarichi che gli saranno affidati dalla Presidenza;
    7. può scegliere tra i membri dell'Ordine Francescano Secolare, consultato il Ministro Generale, alcuni collaboratori che possano aiutarlo nel suo incarico;
    8. quando lo ritiene necessario, può chiedere alla Presidenza l'assunzione di uno o più tecnici per i lavori del Segretariato Generale.

TESORIERE - COMMISSIONE ECONOMICA - FINANZIAMENTO

Articolo 19

  1. Il Tesoriere o cassiere è francescano secolare professo, non membro del CIOFS. E' nominato dalla Presidenza per un periodo di 6 anni, con le seguenti responsabilità:
    1. amministrare il fondo generale del CIOFS sotto la direzione della Presidenza;
    2. operare tramite conto bancario e firmare gli assegni o ordini di pagamento congiuntamente con il Ministro Generale o altro membro secolare della Presidenza designato a tale fine;
    3. sollecitare con la collaborazione del Segretario Generale le contribuzioni annuali dai Consigli nazionali che siano in arretrato nei versamenti;
    4. presentare ogni anno, nella prima riunione di Presidenza, la relazione delle entrate e delle uscite del esercizio precedente;
    5. presentare al Capitolo Generale una relazione completa delle entrate e delle uscite;
    6. chiedere alla Presidenza, quando lo ritiene necessario, l'assunzione di uno o più tecnici per i lavori di contabilità.
  2. Il Tesoriere dovrà essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di contabile (iscrizione all'albo).
  3. La Presidenza assumerà le opportune iniziative per assicurare il Tesoriere contro i rischi connessi al maneggio dei fondi del CIOFS.

Articolo 20

  1. La Presidenza costituirà una Commissione per l'economia, di cui è membro di diritto il Tesoriere, con le seguenti responsabilità:
    1. predisporre il preventivo annuale, che deve essere approvato dalla Presidenza;
    2. aggiornare il preventivo segnalando la sua praticabilità quanto all'affluenza dei contributi necessari e ricercando le soluzioni alle carenze di versamenti da parte dei Consigli nazionali che versano in difficoltà economiche e proponendo, in tal caso, la forma di redistribuzioni dell'onere fra gli altri Consigli, secondo il principio della comunione dei beni;
    3. analizzare gli scostamenti verificatisi rispetto al preventivo.
  2. La Presidenza può nominare in caso di necessità uno o più esperti per la verifica dei conti.

Articolo 21

  1. Per provvedere alle necessità della Fraternità Internazionale, i Consigli nazionali e le Fraternità dell'OFS dovranno tener presente e adempiere ciò che stabilisce l'art. 25 della Regola e l'art. 30 delle Costituzioni Generali.
  2. Per coprire le spese del funzionamento della Presidenza e del Segretariato, nonché dell'attività propria dei membri del Consiglio di Presidenza, una contribuzione minima annuale "-pro capite-" dovrà essere versata alla Tesoreria del CIOFS entro il primo semestre dell'anno civile, senza escludere altre contribuzioni secondo le possibilità di ogni Consiglio nazionale, in servizio fraterno.
  3. La Presidenza del CIOFS promuoverà la creazione di un "-fondo di solidarietà-", che gestirà per sovvenire alle necessità più urgenti delle Fraternità nazionali con manifesta necessità.

ELEZIONI E DURATA DEGLI UFFICI

Consiglieri Internazionali

Articolo 22

  1. I Consiglieri Internazionali rappresentanti delle Fraternità nazionali hanno un mandato di 6 anni. Sono eletti dal rispettivo Consiglio nazionale del quale faranno parte, in conformità con le Costituzioni Generali, il presente Statuto e gli Statuti della Fraternità nazionale che rappresentano.
  2. Nello stesso tempo i Consigli nazionali eleggeranno un sostituto del Consigliere internazionale. Nel caso che il Consigliere sia impedito ad assistere al Capitolo Generale il sostituto adempie i compiti del Consigliere soltanto per la durata del Capitolo. Il Consiglio nazionale interessato informerà la Presidenza del CIOFS dell'impedimento e della sostituzione.
  3. Per l'elezione dei Consiglieri Internazionali ai quali si riferisce l'art. 4.2.b del presente Statuto, si procederà:
    1. mediante proposta concordata fra tutte le Fraternità nazionali interessate;
    2. quando le Fraternità interessate incontrano difficoltà per arrivare a un accordo, la Presidenza designerà il Consigliere fra i nominativi proposti, dandone notizia ai Consigli interessati.
  4. I Consiglieri Internazionali e i sostituti eletti dovranno essere confermati dalla Presidenza del CIOFS.

Articolo 23

I Consiglieri Internazionali potranno essere rieletti per un secondo sessennio. Se avranno ottenuto almeno i 2/3 dei voti dei presenti, i Consiglieri Internazionali potranno essere rieletti per ulteriori successivi sessenni (cfr.Cost. 79.3).

Articolo 24

  1. La richiesta di dimissioni dall'ufficio di Consigliere Internazionale deve essere presentata per iscritto al Consiglio nazionale che lo ha eletto. L'accettazione delle dimissioni deve essere confermata dal Ministro Generale dell'OFS.
  2. In caso di accoglimento delle dimissioni, come nel caso che il Consigliere Internazionale venga eletto Consigliere di Presidenza, la persona eletta dal Consiglio nazionale come sostituto (Art. 22.2) assume il compito fino al termine del mandato del Consigliere. Il Consiglio nazionale interessato elegge entro 6 mesi un nuovo sostituto.

Consiglieri di Presidenza

Articolo 25

  1. Il Capitolo Generale dell'OFS elegge i membri secolari della Presidenza del CIOFS a norma delle Costituzioni Generali e del presente Statuto.
  2. Per la loro elezione si devono tener presenti le seguenti caratteristiche:
    1. competenza e disponibilità per trattare i problemi dell'Ordine a livello internazionale;
    2. conoscenza, se possibile, di una seconda lingua fra quelle di maggior uso oltre alla propria.
  3. Per l'elezione del Consigliere di Presidenza rappresentante della Gi.Fra. valgono i requisiti di cui all'art. 25.1-2 del presente Statuto.
  4. Per la elezione del Ministro Generale, del Vice Ministro e dei Consiglieri di Presidenza si procederà in applicazione del principio dell'Art. 78.1 delle Costituzioni Generali: elezione per maggioranza assoluta nei due primi scrutini e per ballotaggio in un eventuale terzo scrutinio.
  5. Per la eventuale rielezione del Ministro Generale e del Vice Ministro si applica l'art. 79.1-2 delle Costituzioni Generali. Per la eventuale rielezioni dei Consiglieri di Presidenza si applica l'art. 79.3-4.
  6. Se il Ministro Generale eletto non è presente in Capitolo, deve essere convocato con carattere di urgenza.
    Se non può rendersi presente, sarà chiesta la sua accettazione con il mezzo più efficace e attendibile. Ottenuta l'accettazione, il Capitolo continua sotto la presidenza del Vice Ministro o, in mancanza, del Consigliere di Presidenza più anziano per professione nell'OFS.
  7. Il mandato dei Consiglieri di Presidenza dura 6 anni (cfr. Cost. 79.2+4).

PROVVEDIMENTI IN CASO DI VACANZA E RIMOZIONE DEI CONSIGLIERI INTERNAZIONALE E DI PRESIDENZA

Uffici vacanti

Articolo 26

  1. Quando l'ufficio del Ministro Generale rimane vacante per un impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne assume le funzioni:
    1. se sono trascorsi 4 anni dalla elezione del Ministro Generale, fino al termine del periodo per il quale fu eletto;
    2. se non sono trascorsi 4 anni dalla elezione, fino alla celebrazione del Capitolo Generale elettivo, che dovrà convocare con il consenso del Consiglio di Presidenza entro 6 mesi dalla data nella quale l'ufficio rimase vacante (cfr.Cost. 81.1).
  2. Per succedere al Vice Ministro, il Consiglio di Presidenza elegge un fratello fra i propri membri, con validità fino al seguente Capitolo Generale elettivo (cfr. Cost. 81.1).
  3. Vacante l'ufficio di un Consigliere di Presidenza, questa elegge uno dei Consiglieri Internazionali della stessa area, con validità fino al seguente Capitolo Generale elettivo (cfr. Cost. 81.2).

Rimozioni

Articolo 27

  1. Nel caso che un Consigliere Internazionale sia inadempiente ai propri doveri, in forma o maniera continuata, il Ministro Generale stabilirà un dialogo fraterno con l'interessato e se del caso promuoverà la rimozione con il consenso della Presidenza, espresso mediante voto segreto, informandone il Consiglio o i Consigli nazionali interessati (cfr. Cost. 84.3 e 93.6).
  2. Nel caso di grave inadempienza di un Consigliere di Presidenza, il Ministro Generale stabilirà un dialogo fraterno con l'interessato e se del caso promuoverà la rimozione con il consenso della Presidenza, espresso mediante voto segreto.
  3. Se si tratta del Ministro Generale, i Consiglieri di Presidenza manifesteranno le loro preoccupazioni in dialogo fraterno con lui. Se non ne deriverà un risultato positivo, i Consiglieri di Presidenza solleciteranno l'intervento della Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, mediante la visita pastorale, e se del caso proporranno la rimozione del Ministro Generale (cfr. Cost. 84.5).

VISITA FRATERNA E PASTORALE DEL MINISTRO GENERALE E DEGLI ASSISTENTI GENERALI

Articolo 28

  1. Le visite fraterna e pastorale saranno effettuate secondo lo spirito della Regola, le disposizioni delle Costituzioni Generali (artt. 92-95), il presente Statuto e lo Statuto per l'Assistenza Spirituale e Pastorale all'OFS.
  2. Per un migliore svolgimento delle visite, sia fraterna che pastorale, i visitatori le prepareranno con anticipo provvedendo:
    1. a informarsi delle visite precedenti;
    2. a comunicare ai Consigli interessati il programma e l'oggetto della visita;
    3. a sollecitare una relazione preventiva al Consiglio della Fraternità nazionale con i dati statistici e generali dell'OFS nel proprio ambito;
    4. ad essere aperti ai suggerimenti della Fraternità visitate per il suo migliore svolgimento.
  3. Il visitatore non potrà prendere decisioni su materie che richiedano deliberazioni collegiali della Presidenza, a norma delle Costituzioni Generali e del presente Statuto. In tal caso, informerà la Presidenza e la visita, se necessario, resterà aperta.
  4. Il visitatore redigerà, di norma entro i due mesi successivi, una relazione della visita, con le sue raccomandazioni, indirizzandola al Consiglio interessato e alla Presidenza CIOFS.
    Tali relazioni debbono essere scambiate fra i visitatori fraterno e pastorale e conservate nel Segretariato generale, in archivio appropriato e riservato.
  5. La Presidenza, trascorso un adeguato lasso di tempo chiederà notizia delle deliberazioni e delle decisioni di competenza del Consiglio visitato e veglierà, sempre in accordo con il Consiglio della Fraternità visitata, sull'adempimento delle decisioni prese come conseguenza delle visite.

APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO

Articolo 29

L'approvazione e le modifiche dello Statuto della Fraternità Internazionale:
  1. sono di competenza del Capitolo Generale previa consultazione dei Consigli nazionali;
  2. devono essere confermate dalla Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR (cfr. Cost. 6.1).