LISTA C I O F S
Consiglio Internazionale dell'OFS
Volume: 1 - N. 8 - 1995 - luglio - II
Da: Segreteria CIOFS
- STATUTO DELLA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (FIOFS) - Parte III
- Segretariato generale
- Tesoriere - Commissione economica -
Finanziamento
- Elezioni e durata degli uffici
- Provvedimenti in caso di vacanza e rimozione Dei
consiglieri internazionale e di presidenza
- Visita fraterna e pastorale Del ministro generale
e degli assistenti generali
- Approvazione e modifiche del presente
statuto
STATUTO DELLA
FRATERNITÀ INTERNAZIONALE
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
(FIOFS)
SEGRETARIATO GENERALE
Articolo 18
- Il Consiglio Internazionale ha un proprio Segretariato la cui
struttura e sede è fissata dalla Presidenza, tenendo
presente le esigenze dell'ufficio.
- Il Segretariato sarà affidato alle cure del Segretario
Generale. In esso si realizzano sotto la direzione del Ministro
Generale le funzioni amministrative ordinarie, si custodiscono gli
atti dei Capitoli Generali e delle riunioni della Presidenza, le
copie dei documenti e l'archivio dell'Ordine Francescano
Secolare.
- Il Segretario Generale:
- è francescano secolare professo, non membro del
CIOFS;
- è nominato dalla Presidenza per un periodo di sei
anni;
- redige gli atti dei Consigli di Presidenza inviandoli ai
rispettivi destinatari;
- tiene aggiornato l'archivio dell'Ordine;
- comunica gli avvenimenti più rilevanti alle
Fraternità nazionali e agli ambiti ecclesiali e/o
sociali;
- adempie tutti gli altri incarichi che gli saranno affidati
dalla Presidenza;
- può scegliere tra i membri dell'Ordine Francescano
Secolare, consultato il Ministro Generale, alcuni collaboratori che
possano aiutarlo nel suo incarico;
- quando lo ritiene necessario, può chiedere alla
Presidenza l'assunzione di uno o più tecnici per i lavori
del Segretariato Generale.
TESORIERE - COMMISSIONE ECONOMICA - FINANZIAMENTO
Articolo 19
- Il Tesoriere o cassiere è francescano secolare professo,
non membro del CIOFS. E' nominato dalla Presidenza per un periodo
di 6 anni, con le seguenti responsabilità:
- amministrare il fondo generale del CIOFS sotto la direzione
della Presidenza;
- operare tramite conto bancario e firmare gli assegni o ordini
di pagamento congiuntamente con il Ministro Generale o altro membro
secolare della Presidenza designato a tale fine;
- sollecitare con la collaborazione del Segretario Generale le
contribuzioni annuali dai Consigli nazionali che siano in arretrato
nei versamenti;
- presentare ogni anno, nella prima riunione di Presidenza, la
relazione delle entrate e delle uscite del esercizio
precedente;
- presentare al Capitolo Generale una relazione completa delle
entrate e delle uscite;
- chiedere alla Presidenza, quando lo ritiene necessario,
l'assunzione di uno o più tecnici per i lavori di
contabilità.
- Il Tesoriere dovrà essere in possesso dei requisiti
professionali per l'esercizio dell'attività di contabile
(iscrizione all'albo).
- La Presidenza assumerà le opportune iniziative per
assicurare il Tesoriere contro i rischi connessi al maneggio dei
fondi del CIOFS.
Articolo 20
- La Presidenza costituirà una Commissione per l'economia,
di cui è membro di diritto il Tesoriere, con le seguenti
responsabilità:
- predisporre il preventivo annuale, che deve essere approvato
dalla Presidenza;
- aggiornare il preventivo segnalando la sua praticabilità
quanto all'affluenza dei contributi necessari e ricercando le
soluzioni alle carenze di versamenti da parte dei Consigli
nazionali che versano in difficoltà economiche e proponendo,
in tal caso, la forma di redistribuzioni dell'onere fra gli altri
Consigli, secondo il principio della comunione dei beni;
- analizzare gli scostamenti verificatisi rispetto al
preventivo.
- La Presidenza può nominare in caso di necessità
uno o più esperti per la verifica dei conti.
Articolo 21
- Per provvedere alle necessità della Fraternità
Internazionale, i Consigli nazionali e le Fraternità
dell'OFS dovranno tener presente e adempiere ciò che
stabilisce l'art. 25 della Regola e l'art. 30 delle Costituzioni
Generali.
- Per coprire le spese del funzionamento della Presidenza e del
Segretariato, nonché dell'attività propria dei membri
del Consiglio di Presidenza, una contribuzione minima annuale "-pro
capite-" dovrà essere versata alla Tesoreria del CIOFS entro
il primo semestre dell'anno civile, senza escludere altre
contribuzioni secondo le possibilità di ogni Consiglio
nazionale, in servizio fraterno.
- La Presidenza del CIOFS promuoverà la creazione di un
"-fondo di solidarietà-", che gestirà per sovvenire
alle necessità più urgenti delle Fraternità
nazionali con manifesta necessità.
ELEZIONI E DURATA DEGLI UFFICI
Consiglieri Internazionali
Articolo 22
- I Consiglieri Internazionali rappresentanti delle
Fraternità nazionali hanno un mandato di 6 anni. Sono eletti
dal rispettivo Consiglio nazionale del quale faranno parte, in
conformità con le Costituzioni Generali, il presente Statuto
e gli Statuti della Fraternità nazionale che
rappresentano.
- Nello stesso tempo i Consigli nazionali eleggeranno un
sostituto del Consigliere internazionale. Nel caso che il
Consigliere sia impedito ad assistere al Capitolo Generale il
sostituto adempie i compiti del Consigliere soltanto per la durata
del Capitolo. Il Consiglio nazionale interessato informerà
la Presidenza del CIOFS dell'impedimento e della sostituzione.
- Per l'elezione dei Consiglieri Internazionali ai quali si
riferisce l'art. 4.2.b del presente Statuto, si procederà:
- mediante proposta concordata fra tutte le Fraternità
nazionali interessate;
- quando le Fraternità interessate incontrano
difficoltà per arrivare a un accordo, la Presidenza
designerà il Consigliere fra i nominativi proposti, dandone
notizia ai Consigli interessati.
- I Consiglieri Internazionali e i sostituti eletti dovranno
essere confermati dalla Presidenza del CIOFS.
Articolo 23
I Consiglieri Internazionali potranno
essere rieletti per un secondo sessennio. Se avranno ottenuto
almeno i 2/3 dei voti dei presenti, i Consiglieri Internazionali
potranno essere rieletti per ulteriori successivi sessenni
(cfr.Cost. 79.3).
Articolo 24
- La richiesta di dimissioni dall'ufficio di Consigliere
Internazionale deve essere presentata per iscritto al Consiglio
nazionale che lo ha eletto. L'accettazione delle dimissioni deve
essere confermata dal Ministro Generale dell'OFS.
- In caso di accoglimento delle dimissioni, come nel caso che il
Consigliere Internazionale venga eletto Consigliere di Presidenza,
la persona eletta dal Consiglio nazionale come sostituto (Art.
22.2) assume il compito fino al termine del mandato del
Consigliere. Il Consiglio nazionale interessato elegge entro 6 mesi
un nuovo sostituto.
Consiglieri di Presidenza
Articolo 25
- Il Capitolo Generale dell'OFS elegge i membri secolari della
Presidenza del CIOFS a norma delle Costituzioni Generali e del
presente Statuto.
- Per la loro elezione si devono tener presenti le seguenti
caratteristiche:
- competenza e disponibilità per trattare i problemi
dell'Ordine a livello internazionale;
- conoscenza, se possibile, di una seconda lingua fra quelle di
maggior uso oltre alla propria.
- Per l'elezione del Consigliere di Presidenza rappresentante
della Gi.Fra. valgono i requisiti di cui all'art. 25.1-2 del
presente Statuto.
- Per la elezione del Ministro Generale, del Vice Ministro e dei
Consiglieri di Presidenza si procederà in applicazione del
principio dell'Art. 78.1 delle Costituzioni Generali: elezione per
maggioranza assoluta nei due primi scrutini e per ballotaggio in un
eventuale terzo scrutinio.
- Per la eventuale rielezione del Ministro Generale e del Vice
Ministro si applica l'art. 79.1-2 delle Costituzioni Generali. Per
la eventuale rielezioni dei Consiglieri di Presidenza si applica
l'art. 79.3-4.
- Se il Ministro Generale eletto non è presente in
Capitolo, deve essere convocato con carattere di urgenza.
Se non può rendersi presente, sarà chiesta la sua
accettazione con il mezzo più efficace e attendibile.
Ottenuta l'accettazione, il Capitolo continua sotto la presidenza
del Vice Ministro o, in mancanza, del Consigliere di Presidenza
più anziano per professione nell'OFS.
- Il mandato dei Consiglieri di Presidenza dura 6 anni (cfr.
Cost. 79.2+4).
PROVVEDIMENTI IN CASO DI VACANZA E RIMOZIONE DEI CONSIGLIERI
INTERNAZIONALE E DI PRESIDENZA
Uffici vacanti
Articolo 26
- Quando l'ufficio del Ministro Generale rimane vacante per un
impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne assume le
funzioni:
- se sono trascorsi 4 anni dalla elezione del Ministro Generale,
fino al termine del periodo per il quale fu eletto;
- se non sono trascorsi 4 anni dalla elezione, fino alla
celebrazione del Capitolo Generale elettivo, che dovrà
convocare con il consenso del Consiglio di Presidenza entro 6 mesi
dalla data nella quale l'ufficio rimase vacante (cfr.Cost.
81.1).
- Per succedere al Vice Ministro, il Consiglio di Presidenza
elegge un fratello fra i propri membri, con validità fino al
seguente Capitolo Generale elettivo (cfr. Cost.
81.1).
- Vacante l'ufficio di un Consigliere di Presidenza, questa
elegge uno dei Consiglieri Internazionali della stessa area, con
validità fino al seguente Capitolo Generale elettivo (cfr.
Cost. 81.2).
Rimozioni
Articolo 27
- Nel caso che un Consigliere Internazionale sia inadempiente ai
propri doveri, in forma o maniera continuata, il Ministro Generale
stabilirà un dialogo fraterno con l'interessato e se del
caso promuoverà la rimozione con il consenso della
Presidenza, espresso mediante voto segreto, informandone il
Consiglio o i Consigli nazionali interessati (cfr. Cost.
84.3 e 93.6).
- Nel caso di grave inadempienza di un Consigliere di Presidenza,
il Ministro Generale stabilirà un dialogo fraterno con
l'interessato e se del caso promuoverà la rimozione con il
consenso della Presidenza, espresso mediante voto segreto.
- Se si tratta del Ministro Generale, i Consiglieri di Presidenza
manifesteranno le loro preoccupazioni in dialogo fraterno con lui.
Se non ne deriverà un risultato positivo, i Consiglieri di
Presidenza solleciteranno l'intervento della Unione dei Ministri
Generali del Primo Ordine e del TOR, mediante la visita pastorale,
e se del caso proporranno la rimozione del Ministro Generale (cfr.
Cost. 84.5).
VISITA FRATERNA E PASTORALE DEL MINISTRO GENERALE E DEGLI
ASSISTENTI GENERALI
Articolo 28
- Le visite fraterna e pastorale saranno effettuate secondo lo
spirito della Regola, le disposizioni delle Costituzioni Generali
(artt. 92-95), il presente Statuto e lo Statuto per l'Assistenza
Spirituale e Pastorale all'OFS.
- Per un migliore svolgimento delle visite, sia fraterna che
pastorale, i visitatori le prepareranno con anticipo provvedendo:
- a informarsi delle visite precedenti;
- a comunicare ai Consigli interessati il programma e l'oggetto
della visita;
- a sollecitare una relazione preventiva al Consiglio della
Fraternità nazionale con i dati statistici e generali
dell'OFS nel proprio ambito;
- ad essere aperti ai suggerimenti della Fraternità
visitate per il suo migliore svolgimento.
- Il visitatore non potrà prendere decisioni su materie
che richiedano deliberazioni collegiali della Presidenza, a norma
delle Costituzioni Generali e del presente Statuto. In tal caso,
informerà la Presidenza e la visita, se necessario,
resterà aperta.
- Il visitatore redigerà, di norma entro i due mesi
successivi, una relazione della visita, con le sue raccomandazioni,
indirizzandola al Consiglio interessato e alla Presidenza
CIOFS.
Tali relazioni debbono essere scambiate fra i visitatori fraterno e
pastorale e conservate nel Segretariato generale, in archivio
appropriato e riservato.
- La Presidenza, trascorso un adeguato lasso di tempo
chiederà notizia delle deliberazioni e delle decisioni di
competenza del Consiglio visitato e veglierà, sempre in
accordo con il Consiglio della Fraternità visitata,
sull'adempimento delle decisioni prese come conseguenza delle
visite.
APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO
Articolo 29
L'approvazione e le modifiche dello
Statuto della Fraternità Internazionale:
- sono di competenza del Capitolo Generale previa consultazione
dei Consigli nazionali;
- devono essere confermate dalla Unione dei Ministri Generali del
Primo Ordine e del TOR (cfr. Cost. 6.1).