LISTA C I O F S

Consiglio Internazionale dell'OFS

Volume: 1 - N. 7 - 1995 - luglio - I

Da: Segreteria CIOFS


Statuto della fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare (FIOFS)
Il capitolo generale dell'OFS
La presidenza del CIOFS

STATUTO DELLA
FRATERNITÀ INTERNAZIONALE
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
(FIOFS)

IL CAPITOLO GENERALE DELL'OFS

Definizione e competenze

Articolo 8

  1. Il Consiglio Internazionale, riunito in Assemblea, costituisce il Capitolo Generale dell'Ordine (cfr Cost. 70.3).
  2. Sono membri di pieno diritto del Capitolo Generale i Consiglieri Internazionali indicati all'art. 3 del presente Statuto.
    Nel caso di Capitolo elettivo sono membri sia la Presidenza uscente sia quella subentrante.
  3. Il Capitolo Generale:
    1. ha potere legislativo, deliberativo e elettivo (cfr.Cost. 70.3) esercitato nella forma e nei limiti della Regola, delle Costituzioni e del presente Statuto;
    2. emana disposizioni e orientamenti per lo svolgimento della vita dell'OFS;
    3. ha la competenza di dare l'interpretazione pratica delle Costituzioni Generali (cfr. Cost. 5.2);
    4. chiarisce e risolve i quesiti e/o i problemi che gli vengono sottoposti;
    5. fissa la quota "-pro capite-" per la contribuzione economica annuale. La Presidenza può ammettere una deroga in casi eccezionali che avrà come risultato una percentuale di riduzione sulla quota da pagare;
    6. quando è elettivo, elegge il Ministro Generale e i membri secolari della Presidenza del CIOFS;
    7. viene convocato dal Ministro Generale, con il consenso dei membri della Presidenza. La convocazione è fatta con un anticipo preferibilmente di 6 mesi e comunque non inferiore a 3 mesi e mediante comunicazioni nelle lingue ufficiali del Consiglio Internazionale (cfr. Cost. 74.2b; Statuto FIOFS 1.5);
    8. si riunisce in sessione plenaria almeno una volta ogni 3 anni;
    9. Si riunisce con carattere elettivo ogni 6 anni (cfr.Cost. 70.4).
  4. Al Capitolo Generale possono essere invitati, a giudizio della Presidenza, esperti con funzione consultiva.
  5. Il Capitolo Generale si svolgerà in conformità con un proprio Regolamento.
Decisioni e votazioni

Articolo 9

  1. Le deliberazioni (accordi, decisioni) prese dal Capitolo Generale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti (cfr. CIC 119).
  2. Hanno carattere solo indicativo le proposte votate come suggerimenti o "-desiderata-", che richiedono ulteriore riflessione da parte della Presidenza o di apposite Commissioni di studio nominate dalla Presidenza.

LA PRESIDENZA DEL CIOFS

Definizione e competenze

Articolo 10

La Presidenza è l'organo esecutivo del CIOFS.

Articolo 11

La Presidenza del CIOFS è composta da (cfr.Cost. 72): -- il Ministro Generale;
-- il Vice Ministro;
-- sei Consiglieri Internazionali secolari eletti in rappresentanza delle aree linguistiche individuate in ogni Capitolo Generale elettivo;
-- un membro della Gioventù Francescana;
-- i quattro Assistenti Generali dell'OFS.

Articolo 12

  1. I compiti della Presidenza del CIOFS sono:
  2. coordinare, animare e guidare l'OFS sul piano internazionale (cfr. Cost. 73.a);
  3. impegnarsi con i Consigli nazionali e con i Consiglieri Internazionali per il conseguimento dei fini del CIOFS;
  4. identificare i criteri per la realizzazione della formazione e preparazione adeguata dei responsabili, dei formatori e degli assistenti spirituali;
  5. chiarire i punti specifici delle Costituzioni Generali con validità fino al successivo Capitolo Generale (cfr. Cost. 5.2-3);
  6. ricorrere a una votazione per corrispondenza nel caso che la Presidenza dovesse consultare il Consiglio Internazionale per un quesito che esorbita dalle sue competenze e se il Capitolo non può essere convocato. (Per la validità della votazione è necessario ottenere il consenso della maggioranza assoluta delle risposte pervenute, sempre ché abbia risposto almeno più della metà degli aventi diritto. In questi casi la Presidenza deve utilizzare i mezzi necessari per garantire la natura segreta della votazione);
  7. favorire e promuovere la collaborazione con altre associazioni di apostolato nella Chiesa (cfr. Cost. 100.2);
  8. vegliare che siano garantiti i diritti propri della Fraternità Internazionale davanti all'ordinamento civile;
  9. dare l'assenso al Ministro Generale per la convocazione del Capitolo Generale (cfr. Cost. 74.2.b);
  10. far eseguire le decisioni del Capitolo Generale (cfr.Cost. 73.b);
  11. occuparsi delle Fraternità emergenti (cfr.Cost. 46.3) curando il loro impianto, crescita e maturazione, normalmente tramite il Consigliere di Presidenza particolarmente interessato;
  12. approvare la costituzione delle nuove Fraternità nazionali (cfr. Cost. 65.2);
  13. approvare gli Statuti nazionali (cfr. Cost. 6.2);
  14. decidere la visita fraterna ai Consigli delle Fraternità nazionali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo esigono;
  15. prendere decisioni risolutive su eventuali problemi urgenti, relativi al maggior bene dell'OFS e non previsti nelle Costituzioni Generali e nel presente Statuto, informandone il Consiglio nazionale interessato e il successivo Capitolo Generale (cfr. Cost. 73.c);
  16. esaminare e decidere tutte le vertenze che possano nascere in seno alle Fraternità ai vari livelli, sempre che siano state definite dai Consigli dei livelli inferiori. La decisione della materia trattata potrà essere impugnata solo davanti alla S. Sede (cfr. Cost. 59 e 84.4);
  17. intervenire, e se del caso decidere, per la risoluzione di gravi e urgenti problemi dell'Ordine, su richiesta dei Consigli nazionali o per propria iniziativa quando la Presidenza lo ritenga necessario;
  18. distribuire le responsabilità di comunicazione tra i Consiglieri di Presidenza e i Consigli nazionali che sono compresi nelle rispettive aree di responsabilità;
  19. decidere oltre le attribuzioni del Ministro Generale, la concessione di poteri di rappresentanza legale, che ritenga opportuni, ai Consiglieri di Presidenza;
  20. costituire le commissioni ritenute necessarie per il conseguimento dei fini e obiettivi fissati dal Capitolo Generale per il sessennio;
  21. garantire e approvare la traduzione adeguata dei documenti ufficiali dell'OFS;
  22. chiedere Assistenti Generali idonei e preparati ai rispettivi Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, ai quali compete la nomina, sentito questo stesso Consiglio di Presidenza (cfr. Cost. 89.2 e 90; Stat. Assist. 6.2 e 15);
  23. nominare i Consiglieri Internazionali della Gi.Fra. secondo i criteri contenuti nell'Art. 5;
  24. nominare il Segretario Generale, il Tesoriere e gli altri responsabili necessari per lo svolgimento degli incarichi del Consiglio internazionale;
  25. designare il Segretario e gli altri responsabili del Capitolo Generale.

Articolo 13

  1. Il Ministro Generale dell'OFS è:
  2. il segno visibile ed effettivo dell'unità e comunione nell'Ordine Francescano Secolare (cfr. Cost. 74.2.c);
  3. il segno della reciprocità vitale tra l'OFS e il Primo Ordine Francescano e il TOR, nonché con gli altri rami della Famiglia Francescana (cfr. Cost. 74.2.c);

Articolo 14

  1. I compiti del Ministro Generale sono:
  2. rappresentare l'Ordine Francescano Secolare presso ciascun Ministro Generale e presso l'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR (cfr. Cost. 74.2.c);
  3. curare il collegamento con la Conferenza degli Assistenti Generali (cfr. Cost. 74.2.c);
  4. rappresentare l'OFS dinanzi alla Santa Sede, salvo quanto previsto nelle Costituzioni Generali in art. 87.2;
  5. rappresentare l'OFS a livello mondiale dinanzi alle autorità ecclesiastiche e civili ( Cost. 74.2.d);
  6. convocare le riunioni della Presidenza e presiederne le sessioni (cfr. Cost. 74.2.a);
  7. vegliare sulla esecuzione di compiti eventualmente affidati ai Consiglieri della Presidenza;
  8. convocare, con il consenso della Presidenza, le riunioni del Capitolo Generale e presiederne le sessioni (cfr.Cost. 74.2.b);
  9. effettuare la visita fraterna ai Consigli nazionali, personalmente o mediante un delegato membro secolare del CIOFS ( Cost. 74.2.e);
  10. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli nazionali, personalmente o tramite un delegato membro secolare del CIOFS ( Cost. 74.2.f);
  11. chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita pastorale all'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR ( Cost. 74.2.g);
  12. intervenire nei casi urgenti, informandone la Presidenza ( Cost. 74.2.h);
  13. firmare i documenti ufficiali della Fraternità Internazionale dell'OFS (cfr. Cost. 74.2.i);
  14. esercitare, con il consenso della Presidenza ed unitamente ad un altro Consigliere di Presidenza designato dalla medesima, i diritti della Fraternità Internazionale davanti all'ordinamento civile ( Cost. 74.2.l);
  15. affidare al Segretariato Generale le attribuzioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni della Presidenza e del Capitolo Generale nei limiti delle responsabilità proprie del Segretariato;
  16. presentare al Capitolo Generale una panoramica sulla situazione dell'Ordine a livello mondiale, una relazione dell'attività del CIOFS e della Presidenza e dello stato dei conti.

Articolo 15

  1. Sono compiti del Vice Ministro Generale (cfr. Cost. 52.1):
  2. collaborare con il Ministro in spirito fraterno e affiancarlo nello svolgimento del suo servizio;
  3. esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Capitolo e/o dalla Presidenza;
  4. sostituire il Ministro nelle sue competenze e responsabilità in caso di assenza o impedimento temporaneo;
  5. assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga vacante ai sensi di quanto dispone l'art. 81.1 delle Costituzioni Generali.

Articolo 16

  1. Sono compiti dei Consiglieri di Presidenza :
    1. condividere, in spirito di collegialità, la responsabilità del Ministro Generale nei compiti di animazione e guida di tutto l'Ordine (cfr. Cost. 74.1);
    2. partecipare alle riunioni della Presidenza e al Capitolo Generale;
    3. mantenere comunicazione continua con i Consiglieri internazionali e con i Consigli Nazionali dell'area della sua responsabilità;
    4. favorire i contatti internazionali nell'area della sua responsabilità;
    5. esercitare le funzioni che gli sono state affidate dalla Presidenza.
  2. La Presidenza, se il caso lo richiede, può affidare l'aiuto dell'animazione delle Fraternità nazionali al Consigliere dell'area.
  3. La Presidenza può affidare a uno dei Consiglieri di Presidenza il coordinamento di eventuali Congressi, riunioni, ecc. tra le Fraternità nazionali della rispettiva area, collaborando attivamente alla loro organizzazione.

Riunioni

Articolo 17

  1. La Presidenza si riunisce almeno una volta all'anno o quando almeno la terza parte dei membri lo richiedono.
  2. Per la validità delle deliberazioni della Presidenza si richiede la presenza di almeno due terzi dei suoi membri secolari e di un Assistente Generale.
  3. Alle riunioni della Presidenza possono essere invitati con funzioni consultive e di informazione Consiglieri Internazionali, consulenti e osservatori, che abbandoneranno l'aula al momento delle deliberazioni e votazioni.
  4. Il Segretario Generale e il Tesoriere partecipano alle riunioni della Presidenza, senza voce deliberativa.