LISTA C I O F S
Consiglio Internazionale dell'OFS
Volume: 1 - N. 7 - 1995 - luglio - I
Da: Segreteria CIOFS
- Statuto della fraternità internazionale
dell'Ordine Francescano Secolare (FIOFS)
- Il capitolo generale dell'OFS
- La presidenza del CIOFS
STATUTO DELLA
FRATERNITÀ INTERNAZIONALE
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
(FIOFS)
IL CAPITOLO GENERALE DELL'OFS
Definizione e competenze
Articolo 8
- Il Consiglio Internazionale, riunito in Assemblea, costituisce
il Capitolo Generale dell'Ordine (cfr Cost. 70.3).
- Sono membri di pieno diritto del Capitolo Generale i
Consiglieri Internazionali indicati all'art. 3 del presente
Statuto.
Nel caso di Capitolo elettivo sono membri sia la Presidenza uscente
sia quella subentrante.
- Il Capitolo Generale:
- ha potere legislativo, deliberativo e elettivo
(cfr.Cost. 70.3) esercitato nella forma e nei limiti della
Regola, delle Costituzioni e del presente Statuto;
- emana disposizioni e orientamenti per lo svolgimento della vita
dell'OFS;
- ha la competenza di dare l'interpretazione pratica delle
Costituzioni Generali (cfr. Cost. 5.2);
- chiarisce e risolve i quesiti e/o i problemi che gli vengono
sottoposti;
- fissa la quota "-pro capite-" per la contribuzione economica
annuale. La Presidenza può ammettere una deroga in casi
eccezionali che avrà come risultato una percentuale di
riduzione sulla quota da pagare;
- quando è elettivo, elegge il Ministro Generale e i
membri secolari della Presidenza del CIOFS;
- viene convocato dal Ministro Generale, con il consenso dei
membri della Presidenza. La convocazione è fatta con un
anticipo preferibilmente di 6 mesi e comunque non inferiore a 3
mesi e mediante comunicazioni nelle lingue ufficiali del Consiglio
Internazionale (cfr. Cost. 74.2b; Statuto FIOFS
1.5);
- si riunisce in sessione plenaria almeno una volta ogni 3
anni;
- Si riunisce con carattere elettivo ogni 6 anni
(cfr.Cost. 70.4).
- Al Capitolo Generale possono essere invitati, a giudizio della
Presidenza, esperti con funzione consultiva.
- Il Capitolo Generale si svolgerà in conformità
con un proprio Regolamento.
Decisioni e votazioni
Articolo 9
- Le deliberazioni (accordi, decisioni) prese dal Capitolo
Generale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei
presenti (cfr. CIC 119).
- Hanno carattere solo indicativo le proposte votate come
suggerimenti o "-desiderata-", che richiedono ulteriore riflessione
da parte della Presidenza o di apposite Commissioni di studio
nominate dalla Presidenza.
LA PRESIDENZA DEL CIOFS
Definizione e competenze
Articolo 10
La Presidenza è l'organo
esecutivo del CIOFS.
Articolo 11
La Presidenza del CIOFS è
composta da (cfr.Cost. 72): -- il Ministro Generale;
-- il Vice Ministro;
-- sei Consiglieri Internazionali secolari eletti in rappresentanza
delle aree linguistiche individuate in ogni Capitolo Generale
elettivo;
-- un membro della Gioventù Francescana;
-- i quattro Assistenti Generali dell'OFS.
Articolo 12
- I compiti della
Presidenza del CIOFS sono:
- coordinare, animare e guidare l'OFS sul piano internazionale
(cfr. Cost. 73.a);
- impegnarsi con i Consigli nazionali e con i Consiglieri
Internazionali per il conseguimento dei fini del CIOFS;
- identificare i criteri per la realizzazione della formazione e
preparazione adeguata dei responsabili, dei formatori e degli
assistenti spirituali;
- chiarire i punti specifici delle Costituzioni Generali con
validità fino al successivo Capitolo Generale (cfr.
Cost. 5.2-3);
- ricorrere a una votazione per corrispondenza nel caso che la
Presidenza dovesse consultare il Consiglio Internazionale per un
quesito che esorbita dalle sue competenze e se il Capitolo non
può essere convocato. (Per la validità della
votazione è necessario ottenere il consenso della
maggioranza assoluta delle risposte pervenute, sempre ché
abbia risposto almeno più della metà degli aventi
diritto. In questi casi la Presidenza deve utilizzare i mezzi
necessari per garantire la natura segreta della votazione);
- favorire e promuovere la collaborazione con altre associazioni
di apostolato nella Chiesa (cfr. Cost. 100.2);
- vegliare che siano garantiti i diritti propri della
Fraternità Internazionale davanti all'ordinamento
civile;
- dare l'assenso al Ministro Generale per la convocazione del
Capitolo Generale (cfr. Cost. 74.2.b);
- far eseguire le decisioni del Capitolo Generale
(cfr.Cost. 73.b);
- occuparsi delle Fraternità emergenti (cfr.Cost.
46.3) curando il loro impianto, crescita e maturazione, normalmente
tramite il Consigliere di Presidenza particolarmente
interessato;
- approvare la costituzione delle nuove Fraternità
nazionali (cfr. Cost. 65.2);
- approvare gli Statuti nazionali (cfr. Cost. 6.2);
- decidere la visita fraterna ai Consigli delle Fraternità
nazionali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo
esigono;
- prendere decisioni risolutive su eventuali problemi urgenti,
relativi al maggior bene dell'OFS e non previsti nelle Costituzioni
Generali e nel presente Statuto, informandone il Consiglio
nazionale interessato e il successivo Capitolo Generale (cfr.
Cost. 73.c);
- esaminare e decidere tutte le vertenze che possano nascere in
seno alle Fraternità ai vari livelli, sempre che siano state
definite dai Consigli dei livelli inferiori. La decisione della
materia trattata potrà essere impugnata solo davanti alla S.
Sede (cfr. Cost. 59 e 84.4);
- intervenire, e se del caso decidere, per la risoluzione di
gravi e urgenti problemi dell'Ordine, su richiesta dei Consigli
nazionali o per propria iniziativa quando la Presidenza lo ritenga
necessario;
- distribuire le responsabilità di comunicazione tra i
Consiglieri di Presidenza e i Consigli nazionali che sono compresi
nelle rispettive aree di responsabilità;
- decidere oltre le attribuzioni del Ministro Generale, la
concessione di poteri di rappresentanza legale, che ritenga
opportuni, ai Consiglieri di Presidenza;
- costituire le commissioni ritenute necessarie per il
conseguimento dei fini e obiettivi fissati dal Capitolo Generale
per il sessennio;
- garantire e approvare la traduzione adeguata dei documenti
ufficiali dell'OFS;
- chiedere Assistenti Generali idonei e preparati ai rispettivi
Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, ai quali compete la
nomina, sentito questo stesso Consiglio di Presidenza (cfr.
Cost. 89.2 e 90; Stat. Assist. 6.2 e 15);
- nominare i Consiglieri Internazionali della Gi.Fra. secondo i
criteri contenuti nell'Art. 5;
- nominare il Segretario Generale, il Tesoriere e gli altri
responsabili necessari per lo svolgimento degli incarichi del
Consiglio internazionale;
- designare il Segretario e gli altri responsabili del Capitolo
Generale.
Articolo 13
- Il Ministro Generale
dell'OFS è:
- il segno visibile ed effettivo dell'unità e comunione
nell'Ordine Francescano Secolare (cfr. Cost. 74.2.c);
- il segno della reciprocità vitale tra l'OFS e il Primo
Ordine Francescano e il TOR, nonché con gli altri rami della
Famiglia Francescana (cfr. Cost. 74.2.c);
Articolo 14
- I compiti del Ministro Generale
sono:
- rappresentare l'Ordine Francescano Secolare presso ciascun
Ministro Generale e presso l'Unione dei Ministri Generali del Primo
Ordine e del TOR (cfr. Cost. 74.2.c);
- curare il collegamento con la Conferenza degli Assistenti
Generali (cfr. Cost. 74.2.c);
- rappresentare l'OFS dinanzi alla Santa Sede, salvo quanto
previsto nelle Costituzioni Generali in art. 87.2;
- rappresentare l'OFS a livello mondiale dinanzi alle
autorità ecclesiastiche e civili ( Cost.
74.2.d);
- convocare le riunioni della Presidenza e presiederne le
sessioni (cfr. Cost. 74.2.a);
- vegliare sulla esecuzione di compiti eventualmente affidati ai
Consiglieri della Presidenza;
- convocare, con il consenso della Presidenza, le riunioni del
Capitolo Generale e presiederne le sessioni (cfr.Cost.
74.2.b);
- effettuare la visita fraterna ai Consigli nazionali,
personalmente o mediante un delegato membro secolare del CIOFS (
Cost. 74.2.e);
- presiedere e confermare le elezioni dei Consigli nazionali,
personalmente o tramite un delegato membro secolare del CIOFS (
Cost. 74.2.f);
- chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita pastorale
all'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR (
Cost. 74.2.g);
- intervenire nei casi urgenti, informandone la Presidenza (
Cost. 74.2.h);
- firmare i documenti ufficiali della Fraternità
Internazionale dell'OFS (cfr. Cost. 74.2.i);
- esercitare, con il consenso della Presidenza ed unitamente ad
un altro Consigliere di Presidenza designato dalla medesima, i
diritti della Fraternità Internazionale davanti
all'ordinamento civile ( Cost. 74.2.l);
- affidare al Segretariato Generale le attribuzioni necessarie
per l'esecuzione delle deliberazioni della Presidenza e del
Capitolo Generale nei limiti delle responsabilità proprie
del Segretariato;
- presentare al Capitolo Generale una panoramica sulla situazione
dell'Ordine a livello mondiale, una relazione dell'attività
del CIOFS e della Presidenza e dello stato dei conti.
Articolo 15
- Sono compiti del Vice Ministro
Generale (cfr. Cost. 52.1):
- collaborare con il Ministro in spirito fraterno e affiancarlo
nello svolgimento del suo servizio;
- esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Capitolo
e/o dalla Presidenza;
- sostituire il Ministro nelle sue competenze e
responsabilità in caso di assenza o impedimento
temporaneo;
- assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga
vacante ai sensi di quanto dispone l'art. 81.1 delle Costituzioni
Generali.
Articolo 16
- Sono compiti dei Consiglieri di Presidenza :
- condividere, in spirito di collegialità, la
responsabilità del Ministro Generale nei compiti di
animazione e guida di tutto l'Ordine (cfr. Cost.
74.1);
- partecipare alle riunioni della Presidenza e al Capitolo
Generale;
- mantenere comunicazione continua con i Consiglieri
internazionali e con i Consigli Nazionali dell'area della sua
responsabilità;
- favorire i contatti internazionali nell'area della sua
responsabilità;
- esercitare le funzioni che gli sono state affidate dalla
Presidenza.
- La Presidenza, se il caso lo richiede, può affidare
l'aiuto dell'animazione delle Fraternità nazionali al
Consigliere dell'area.
- La Presidenza può affidare a uno dei Consiglieri di
Presidenza il coordinamento di eventuali Congressi, riunioni, ecc.
tra le Fraternità nazionali della rispettiva area,
collaborando attivamente alla loro organizzazione.
Riunioni
Articolo 17
- La Presidenza si riunisce almeno una volta all'anno o quando
almeno la terza parte dei membri lo richiedono.
- Per la validità delle deliberazioni della Presidenza si
richiede la presenza di almeno due terzi dei suoi membri secolari e
di un Assistente Generale.
- Alle riunioni della Presidenza possono essere invitati con
funzioni consultive e di informazione Consiglieri Internazionali,
consulenti e osservatori, che abbandoneranno l'aula al momento
delle deliberazioni e votazioni.
- Il Segretario Generale e il Tesoriere partecipano alle riunioni
della Presidenza, senza voce deliberativa.