STATUTO DELLA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

Approvato il 18 novembre 2002 dal Capitolo Generale OFS

INTRODUZIONE

L’Ordine Francescano Secolare è una associazione pubblica nella Chiesa (Cost. 1.5). "Si articola in Fraternità a vari livelli: locale, regionale, nazionale e internazionale" (Reg. 20), coordinate fra loro in conformità con le prescrizioni della Regola e delle Costituzioni Generali.
L’Ordine Francescano Secolare stabilisce e adotta il presente Statuto per promuovere la vita della Fraternità Internazionale e per provvedere alla sua organizzazione e al suo funzionamento. (cf Cost. 6.1, CIC 304.1)

LA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE

Definizione e organizzazione


Articolo 1

La Fraternità Internazionale dell'Ordine Francescano Secolare (FIOFS):
1. è formata dall’unione organica di tutte le Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo. Si identifica con l’insieme dell’OFS. Ha propria personalità giuridica nella Chiesa (cfr. Reg. 2; Cost. 69.1);
2. si organizza e opera in conformità con la Regola, le Costituzioni Generali, il Rituale e il presente Statuto (cfr. Cost. 69.1);
3. è guidata, coordinata e animata dal Consiglio Internazionale dell’Ordine Francescano Secolare (CIOFS), dalla sua Presidenza e dal Ministro generale (o Presidente Internazionale), che vegliano sulla osservanza e adempimento della Regola, delle Costituzioni Generali e del Rituale (cfr. Cost. 69.2; 92.2);
4. ha sede in Roma, Italia, e la sua denominazione ufficiale è ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS;
5. ha quattro lingue ufficiali per comunicazione e corrispondenza: francese, inglese, italiano e spagnolo.

Organi di governo della Fraternità Internazionale

Articolo 2

Sono organi di governo della Fraternità Internazionale dell’OFS:
-- il Consiglio Internazionale (CIOFS);
-- la Presidenza del CIOFS;
-- il Ministro generale.

IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE

Composizione

Articolo 3

Il Consiglio Internazionale (cfr. Cost. 70.1) è composto da:
-- i Consiglieri Internazionali, eletti dalle Fraternità nazionali;
-- i membri secolari della Presidenza del CIOFS;
-- i rappresentanti della Gioventù Francescana (Gi.Fra.);
-- i quattro Assistenti Generali dell’OFS.

Consiglieri internazionali rappresentanti delle Fraternità nazionali

Articolo 4

1. Ogni Fraternità nazionale, formalmente costituita dalla Presidenza del CIOFS a norma delle Costituzioni Generali, ha diritto a un rappresentante nel Consiglio Internazionale. (cfr. Cost. 66.2.g).
2. Per le Fraternità nazionali emergenti, la rappresentanza nel CIOFS può essere assicurata, con l’approvazione della Presidenza:
a. tramite il Consigliere internazionale di una Fraternità nazionale vicina;
b. mediante la costituzione di un gruppo di Fraternità nazionali che presentano situazioni e caratteristiche similari. Il gruppo avrà diritto ad un Consigliere internazionale. Per assicurare una equa rappresentanza nel CIOFS, le Fraternità nazionali interessate proporranno altresì alla Presidenza del CIOFS il metodo di rotazione o di alternanza fra loro.

Articolo 5

1. Il rappresentante della Fraternità nazionale, al quale si riferisce l'art. 4.1, può essere, in conformità con i propri Statuti nazionali, il Ministro nazionale o un Consigliere internazionale appositamente eletto, che entrerà a far parte del Consiglio nazionale.
Tale elezione è fatta dal rispettivo Capitolo nazionale in conformità con le Costituzioni generali, il presente Statuto ed i propri Statuti nazionali.
2. Secondo le stesse norme, i Capitoli nazionali eleggeranno un sostituto del Consigliere internazionale.
3. Per l’elezione dei Consiglieri internazionali ai quali si riferisce l’art. 4.2.b del presente Statuto, si procederà mediante proposta concordata fra tutte le Fraternità nazionali interessate. Quando le Fraternità interessate incontrano difficoltà per arrivare a un accordo, la Presidenza designerà il Consigliere fra i nominativi proposti, dandone notizia ai Consigli interessati.
4. Il mandato dei Consiglieri internazionali e dei loro sostituti è di tre anni. Possono essere rieletti per periodi consecutivi secondo la norma delle Costituzioni generali, art. 79.3.

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Consiglieri internazionali rappresentanti della Gi.Fra.

Articolo 6

La Presidenza del CIOFS, in consultazione con i Consigli nazionali dell’OFS e della Gi.Fra., determina il numero, con un massimo di sei, e il metodo di elezione dei Consiglieri internazionali rappresentanti della Gi.Fra. (Cost. 97.5).

Compiti dei Consiglieri Internazionali

Articolo 7

1. I compiti dei Consiglieri internazionali dell’OFS sono (cfr. Cost. 75):
a. partecipare al Capitolo generale;
b. parlare in Capitolo generale in nome della Fraternità nazionale che rappresentano ed esporre ciò che è stato loro affidato per decisione del Consiglio della rispettiva Fraternità nazionale;
c. presentare al Capitolo generale, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza, la relazione preparata e approvata dal rispettivo Consiglio nazionale, inclusi i dati statistici aggiornati;
d. informare la stessa Fraternità nazionale delle decisioni e delle iniziative prese dal Capitolo generale;
e. mantenere frequenti e regolari contatti di comunicazione e di dialogo con la Presidenza del CIOFS, con il Ministro generale, con il Segretariato e con il proprio Consiglio Nazionale.

2. I compiti descritti valgono, con gli opportuni adattamenti, per i Consiglieri Internazionali che rappresentano Fraternità nazionali emergenti o Fraternità della Gi.Fra. Devono inoltre contribuire, d'intesa con la Presidenza del CIOFS, alla crescita e al consolidamento delle Fraternità che rappresentano.

Uffici vacanti e rimozione

Articolo 8

1. Quando l’ufficio di Consigliere internazionale rimanga vacante per decesso, rinunzia o altro impedimento di carattere definitivo, la persona eletta come sostituto (Art. 5.2) ne assume l'ufficio fino al termine del mandato per il quale il Consigliere era stato eletto. Il Consiglio nazionale interessato ne da notizia alla Presidenza del CIOFS ed elegge entro sei mesi un nuovo sostituto.
2. La richiesta di rinunzia all’ufficio di Consigliere internazionale deve essere presentata per iscritto al proprio Consiglio nazionale, a cui compete l'accettazione.
3. La rimozione di un Consigliere internazionale, inadempiente ai propri doveri in forma o maniera continuata, spetta al Consiglio nazionale a cui appartiene, disposta mediante voto segreto, dopo un dialogo fraterno con l’interessato (cf. Cost. 84.3). Nel caso di inertia del Consiglio nazionale interessato si applicano le disposizioni delle Costituzioni generali, art. 84.6.

Riunioni del Consiglio internazionale

Articolo 9

Il Consiglio Internazionale, riunito in Assemblea, costituisce il Capitolo generale dell’Ordine (cfr Cost. 70.3). Sono membri di pieno diritto del Capitolo generale quelli indicati all’art. 3 del presente Statuto. Nel caso di Capitolo elettivo sono membri sia la Presidenza uscente sia quella subentrante.

Il Capitolo generale

Articolo 10

1. Il Capitolo generale:
a. è il massimo organo di governo dell’OFS, con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva (cfr. Cost. 70.3);
b. viene convocato dal Ministro generale, con il consenso della Presidenza del CIOFS. La convocazione è fatta con un anticipo preferibilmente di sei mesi e comunque non inferiore a tre mesi e mediante comunicazioni nelle lingue ufficiali del Consiglio internazionale (cfr. Cost. 74.2.b);
c. si riunisce con carattere elettivo ogni sei anni (cfr. Cost. 70.4), per eleggere il Ministro generale e i membri secolari della Presidenza del CIOFS;
d. si riunisce in sessione plenaria almeno una volta tra due Capitoli generali elettivi;
e. da orientamenti per lo svolgimento della vita dell’OFS;
f. è competente per l’interpretazione pratica delle Costituzioni Generali (cfr. Cost. 5.2);
g. chiarisce e risolve i quesiti e/o i problemi che gli vengono sottoposti;
h. si pronuncia sulla relazione del Ministro generale;
i. si pronuncia sul resoconto finanziario e sulla verifica della gestione finanziaria e patrimoniale della Presidenza;
k. approva il preventivo triennale della Fraternità internazionale e della Presidenza, nel quale sono fissati le spese previste e la quota "pro capite" per la contribuzione economica annuale.
2. Al Capitolo generale possono essere invitati, a giudizio della Presidenza, osservatori e esperti con funzione consultiva.
3. Il Capitolo generale si svolgerà in conformità con un proprio Regolamento.
4. Le deliberazioni, accordi e decisioni presi dal Capitolo generale devono essere approvati dalla maggioranza assoluta, cioè più della metà, dei presenti (cfr. CIC 119), salvo i casi dove si richiede una maggioranza qualificata, cioè due terzi dei presenti.
5. Hanno carattere solo indicativo le proposte votate come suggerimenti o "desiderata", che richiedono ulteriore riflessione da parte della Presidenza o di apposite Commissioni di studio nominate dalla Presidenza stessa.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELL'OFS

Composizione della Presidenza

Articolo 11

1. La Presidenza è composta da (cfr. Cost. 72.1):
-- il Ministro generale;
-- il Vice Ministro;
-- sette Consiglieri di Presidenza;
-- un membro della Gioventù Francescana;
-- i quattro Assistenti Generali dell’OFS.
2. Ogni Capitolo generale elettivo individua le aree da rappresentare, basandosi su criteri linguistici, culturali e geografici (cfr. Cost. 72.2).

Elezione della Presidenza

Articolo 12

1. Il Capitolo generale dell’OFS elegge i membri secolari della Presidenza del CIOFS a norma delle Costituzioni generali e del presente Statuto.
2. Per la loro elezione si devono tener presenti le seguenti caratteristiche (Cost. 77.3):
a. competenza e disponibilità per trattare le questioni dell’Ordine a livello internazionale;
b. conoscenza di una delle quattro lingue ufficiali dell'OFS, in addizione alla propria se quella non è una delle lingue ufficiali della Fraternità internazionale;
3. Per la elezione dei membri della Presidenza si procederà per maggioranza assoluta nei due primi scrutini e per ballottaggio in un eventuale terzo scrutinio (cfr. Cost 78).
4. Il Ministro generale, il Vice Ministro e i Consiglieri di Presidenza possono essere eletti per solo due sessenni consecutivi (Cost. 79.4).
5. Se il Ministro generale eletto non è presente in Capitolo, deve essere convocato con carattere di urgenza. Se non può rendersi presente, sarà chiesta la sua accettazione con il mezzo più efficace e attendibile. Ottenuta l’accettazione, il Capitolo continua sotto la presidenza del Vice Ministro o, in mancanza, del Consigliere di Presidenza più anziano per professione nell’OFS.
6. Il mandato dei membri della Presidenza è di sei anni. Il loro ufficio è incompatibile con quello di Ministro nazionale o di Consigliere internazionale.

Compiti della Presidenza

Articolo 13

1. LaPresidenza del CIOFS, oltre ai compiti descritti nell'Articolo 73 delle Costituzioni generali, è responsabile di:
a. chiarire punti specifici delle Costituzioni generali con validità fino al successivo Capitolo generale (cfr. Cost. 5.3);
b. identificare i criteri per la formazione e la preparazione adeguata dei responsabili e dei formatori; collaborare nella ricerca dei criteri per la formazione e la preparazione degli assistenti spirituali;
c. vegliare che siano garantiti i diritti propri della Fraternità internazionale davanti all’ordinamento civile;
d. dare l’assenso al Ministro generale per la convocazione del Capitolo generale (cfr. Cost. 74.2.b);
e. occuparsi delle Fraternità emergenti (cfr. Cost. 46.3) curando il loro impianto, crescita e maturazione, normalmente tramite il Consigliere di Presidenza particolarmente interessato;
f. approvare la costituzione di nuove Fraternità nazionali (cfr. Cost. 65.2);
g. approvare gli Statuti nazionali (cfr. Cost. 6.2);
h. decidere la visita fraterna ai Consigli delle Fraternità nazionali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo esigono (cfr. Cost. 92.3);
i. esaminare e decidere tutte le vertenze che possano nascere in seno alle Fraternità ai vari livelli, sempre che siano state definite dai Consigli dei livelli inferiori. La decisione della materia trattata potrà essere impugnata solo davanti alla Santa Sede (cfr. Cost. 59 e 84.4);
k. decidere oltre le attribuzioni del Ministro generale, la concessione di poteri di rappresentanza legale, che ritenga opportuni, ai Consiglieri di Presidenza;
l. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, agli affari economici della Fraternità internazionale;
m. costituire le commissioni ritenute necessarie per il conseguimento dei fini e degli obiettivi fissati dal Capitolo generale e attribuire compiti specifici a singoli Consiglieri;
n. garantire e approvare la traduzione adeguata dei documenti ufficiali dell’OFS;
o. chiedere Assistenti generali idonei e preparati ai rispettivi Ministri generali del Primo Ordine e del TOR, ai quali compete la nomina (cfr. Cost. 91.2.a);
p. confermare i Consiglieri internazionali di cui agli articoli 4.2.b e 6;
q. nominare il Segretario generale e il Tesoriere;
r. distribuire le responsabilità di comunicazione tra i Consiglieri di Presidenza e i Consigli nazionali che sono compresi nelle rispettive aree di responsabilità.
2. La Presidenza affida a uno dei suoi membri il compito di seguire con particolare attenzione il campo della giustizia, pace e salvaguardia del creato e quello del dialogo ecumenico e interreligioso, nonché le situazioni che richiedano interventi immediati.
3. La Presidenza, per agevolare il compito del Ministro generale, può designare uno dei suoi membri a seguire più da vicino l'attività del Segretariato per selezionare quanto attiene alle attività correnti e quanto debba essere immediatamente segnalato al Ministro generale. Tale Consigliere potrà essere delegato dal Ministro generale a tenere gli ordinari contatti con le Curie generali del Primo Ordine e del TOR, con gli organismi ecclesiali e con le autorità civili che hanno sede in Roma, tenendone tempestivamente informato il Ministro generale e seguendo le sue direttive.

Compiti dei Consiglieri di Presidenza

Articolo 14

1. Sono compiti dei Consiglieri di Presidenza:
a. condividere, in spirito di collegialità, la responsabilità del Ministro generale nei compiti di animazione, guida e coordinamento di tutto l’Ordine (cfr. Cost. 73.b);
b. partecipare alle riunioni della Presidenza e al Capitolo generale;
c. esercitare le funzioni che a ciascuno sono state affidate dalla Presidenza;
d. mantenere comunicazione continua con i Consiglieri internazionali e con i Consigli nazionali dell’area della sua responsabilità;
e. favorire i contatti internazionali nell’area della sua responsabilità.
2. La Presidenza, se il caso lo richiede, può affidare l’aiuto dell’animazione di Fraternità nazionali al Consigliere dell’area.
3. La Presidenza può affidare a uno dei Consiglieri di Presidenza il coordinamento di eventuali Congressi, riunioni, ecc. tra le Fraternità nazionali della rispettiva area, collaborando attivamente alla loro organizzazione.
4. I compiti descritti valgono, con gli opportuni adattamenti, per il Consigliere di Presidenza rappresentante della Gi.Fra.

Riunioni della Presidenza

Articolo 15

1. La Presidenza si riunisce almeno una volta all’anno o quando almeno la terza parte dei membri lo richiede.
2. Per la validità delle deliberazioni della Presidenza si richiede la presenza di almeno due terzi dei suoi membri.
3. Alle riunioni della Presidenza possono essere invitati con funzioni consultive e di informazione Consiglieri internazionali, esperti e osservatori.
4. Alle riunioni della Presidenza partecipano, senza voce deliberativa, il Segretario generale e il Tesoriere per quanto necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti.

Uffici vacanti e rimozione

Articolo 16

1. Quando l’ufficio del Ministro generale rimane vacante per un impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro lo assume fino al termine del periodo per il quale il Ministro fu eletto (cfr. Cost. 81.1).
2. Per succedere al Vice Ministro, la Presidenza del CIOFS elegge uno dei propri membri, con validità fino al seguente Capitolo generale elettivo (cfr. Cost. 81.2).
3. Vacante l’ufficio di un Consigliere di Presidenza, questa elegge uno dei Consiglieri internazionali della stessa area, con validità fino al seguente Capitolo generale elettivo (cfr. Cost. 81.3).
4. Nel caso di grave inadempienza di un Consigliere di Presidenza, il Ministro generale stabilirà un dialogo fraterno con l’interessato e se del caso ne promuoverà la rimozione con il consenso della Presidenza, espresso mediante voto segreto (cfr. Cost. 84.3).
5. Se si tratta del Ministro generale, i Consiglieri di Presidenza manifesteranno le loro preoccupazioni in dialogo fraterno con lui. Se non ne deriverà un risultato positivo, i Consiglieri di Presidenza solleciteranno l’intervento della Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, mediante la visita pastorale, e se del caso proporranno la rimozione del Ministro generale (cfr. Cost. 84.1 e 5).

MINISTRO E VICE-MINISTRO GENERALE

Compiti del Ministro generale

Articolo 17

1. Il Ministro generale è segno visibile ed effettivo dell’unità e comunione nell’Ordine Francescano Secolare.
2. I compiti del Ministro generale, oltre quelli descritti nell'Articolo 74.2 delle Costituzioni generali, sono:
a. rappresentare l’OFS dinanzi alla Santa Sede, salvo quanto previsto nelle Costituzioni Generali all'art. 87.2;
b. vegliare sulla esecuzione dei compiti affidati ai Consiglieri di Presidenza;
c. affidare al Segretariato le attribuzioni necessarie per l’esecuzione delle deliberazioni della Presidenza e del Capitolo generale nei limiti delle responsabilità proprie del Segretariato stesso;
d. presentare al Capitolo generale una relazione sulla situazione dell’Ordine a livello mondiale, sull’attività del CIOFS e della Presidenza e sullo stato dei conti.

Compiti del Vice-Ministro generale

Articolo 18

Sono compiti delVice Ministro generale:
a. collaborare con il Ministro generale in spirito fraterno e affiancarlo nello svolgimento del suo servizio;
b. esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Capitolo e/o dalla Presidenza;
c. sostituire il Ministro generale nelle sue competenze e responsabilità in caso di assenza o impedimento temporaneo;
d. assumere l'ufficio di Ministro generale, quando rimanga vacante (Cost. 81.1).

SEGRETARIO E SEGRETARIATO

Articolo 19

1. Il Consiglio internazionale ha un proprio Segretariato la cui struttura e sede in Roma è fissata dalla Presidenza, tenendo presenti le esigenze operative.
2. Il Segretariato è affidato alle cure del Segretario generale. In esso si realizzano, sotto la direzione del Ministro generale e/o del Consigliere di Presidenza all'uopo designato, le funzioni amministrative ordinarie, si custodiscono gli atti dei Capitoli Generali e delle riunioni della Presidenza, i documenti e l’archivio dell’Ordine Francescano Secolare.
3. Il Segretario generale è francescano secolare professo, non membro del CIOFS, nominato dalla Presidenza con le seguenti responsabilità:
a. assicurare con i mezzi più celeri (telefono, fax, posta elettronica, ecc.) il collegamento costante con il Ministro generale e i membri della Presidenza;
b. redigere gli atti delle riunioni di Presidenza inviandoli ai rispettivi destinatari;
c. tenere aggiornato l’archivio dell’Ordine;
d. comunicare gli avvenimenti più rilevanti alle Fraternità nazionali e agli ambiti ecclesiali e/o sociali;
e. adempire tutti gli altri incarichi che gli saranno affidati.
4. Il Segretario generale può scegliere tra i membri dell’Ordine Francescano Secolare, consultato il Ministro generale, alcuni volontari che possano collaborare nell'incarico. Quando lo ritiene necessario, può proporre alla Presidenza l’assunzione di uno o più tecnici.
5. Al Segretario generale è dovuto un rimborso spese in misura forfetaria, stabilita dalla Presidenza.

TESORIERE E COMMISSIONE PER L'ECONOMIA

Articolo 20

1. Per l'amministrazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità internazionale, la Presidenza del CIOFS nomina un Tesoriere e costituisce una Commissione per l'economia, di cui il Tesoriere è membro di diritto.
2. Il Tesoriere è francescano secolare professo, in possesso dei requisiti professionali, non membro del CIOFS. È nominato dalla Presidenza con le seguenti responsabilità:
a. amministrare il fondo generale del CIOFS sotto la direzione della Presidenza;
b. operare tramite conto bancario e firmare gli assegni o ordini di pagamento in sintonia con il Ministro generale o altro membro secolare della Presidenza designato a tale fine;
c. sollecitare, con la collaborazione del Segretario generale, le contribuzioni annuali dai Consigli nazionali;
d. presentare ogni anno, nella prima riunione di Presidenza, la relazione delle entrate e delle uscite dell'esercizio precedente;
e. predisporre per il Capitolo generale il rendiconto triennale delle entrate e delle uscite;
f. proporre alla Presidenza, quando lo ritiene necessario, l’assunzione di uno o più tecnici per i lavori di contabilità.
3. La Presidenza assume le opportune iniziative per assicurare il Tesoriere contro i rischi connessi al maneggio dei fondi del CIOFS.
4. Al Tesoriere è dovuto un rimborso spese in misura forfetaria, stabilita dalla Presidenza.

Articolo 21

La Commissione per l’economia ha le seguenti responsabilità:
a. predisporre il preventivo triennale, che deve essere approvato dal Capitolo generale;
b. confrontare il consuntivo annuale con il preventivo, segnalando alla Presidenza gli eventuali scostamenti e proponendo le soluzioni praticabili;
c. esaminare con il contabile incaricato dal Ministro generale, la verifica della situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità internazionale da lui predisposta, per illustrarne i risultati al Capitolo generale (cfr. Cost. 74.2.m).

Contributo finanziario

Articolo 22

1. Per provvedere alle necessità della Fraternità internazionale, i Consigli nazionali e le Fraternità dell’OFS devono tener presente e adempiere ciò che stabilisce l’art. 25 della Regola e l’art. 30 delle Costituzioni Generali.
2. Per coprire le spese del funzionamento della Presidenza e del Segretariato, una contribuzione minima annuale "pro capite" deve essere versata alla Tesoreria del CIOFS entro il primo semestre dell’anno civile, senza escludere altre contribuzioni secondo le possibilità di ogni Consiglio nazionale, nello spirito della condivisione dei beni.
3. La Presidenza del CIOFS promuove e gestisce fondi di solidarietà, per sovvenire a specifiche e/o urgenti necessità delle Fraternità nazionali.

VISITA FRATERNA E PASTORALE

Articolo 23

1. Le visite fraterna e pastorale sono effettuate secondo lo spirito della Regola, le disposizioni delle Costituzioni Generali (Art. 87.2; 94; 95), il presente Statuto e lo Statuto per l’Assistenza Spirituale e Pastorale all’OFS.
2. Per un migliore svolgimento delle visite, sia fraterna che pastorale, i visitatori le preparano con anticipo provvedendo a:
a. acquisire dal Segretariato copia delle relazioni delle visite precedenti e ogni altro elemento significativo;
b. comunicare ai Consigli interessati il programma e l’oggetto della visita;
c. sollecitare una relazione preventiva al Consiglio della Fraternità nazionale sulla situazione aggiornata della Fraternità stessa;
d. essere aperti ai suggerimenti della Fraternità interessata.
3. Il visitatore redige, di norma entro i due mesi successivi, una relazione della visita, con le sue raccomandazioni, indirizzandola al Consiglio interessato e alla Presidenza. Tali relazioni, se non fatte congiuntamente, devono essere scambiate fra i visitatori fraterno e pastorale e opportunamente conservate nell'archivio del Segretariato.
4. Il visitatore non può prendere decisioni su materie che richiedano deliberazioni collegiali della Presidenza, a norma delle Costituzioni Generali e del presente Statuto. In tal caso, informa la Presidenza e la visita, se necessario, rimane aperta.
5. La Presidenza, trascorso un adeguato lasso di tempo, chiede al Consiglio visitato notizia delle deliberazioni e delle decisioni prese in conseguenza della visita.

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICA DELLO STATUTO

Articolo 24

1. Lo Statuto della Fraternità internazionale entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte del Capitolo generale (cfr. Cost. 6.1).

2. Lo Statuto della Fraternità internazionale può essere modificato dal Capitolo generale su proposta della Presidenza o di un terzo dei Capitolari.