Roma, 28 marzo 2002
Caro fr. Valentín,
con lettera del 13 febbraio scorso, a nome della Conferenza degli Assistenti generali dellOrdine Francescano Secolare, ci hai inviato lo Statuto per lAssistenza spirituale e pastorale allOrdine Francescano Secolare, riveduto a seguito di uno studio attento e approfondito fatto sulla base delle Costituzioni Generali dellOFS approvate definitivamente dalla CIVCSVA l8 dicembre 2000.
Vengo ora a comunicarti che la nostra Conferenza di Ministri generali del Primo Ordine e del TOR, riunitasi in data 25 marzo 2002, ha approvato il medesimo Statuto, il quale, in forza della sua approvazione, entra immediatamente in vigore in sostituzione del precedente, approvato nel 1992.
I Ministri generali impegnano la CAS a portare a conoscenza di tutti i Fratelli del Primo Ordine Francescano e del TOR il nuovo Statuto promovendone la conoscenza e lo studio, affinché questo strumento possa servire come base per il nostro servizio fraterno allOFS e possa guidare tutti nelle relazioni con il medesimo Ordine in conformità alla nostra vocazione e alla specifica indole dellOFS.
Approfitto delloccasione per ringraziare, anche a nome degli altri Ministri generali, te e gli altri Assistenti generali dellOFS per il vostro generoso e costante servizio.
A te e agli altri Assistenti auguro una Santa Pasqua.
Fraternamente.
Fr. Joachim Giermek
Ministro generale OFMConv.
Presidente di turno
Per conoscenza: Emanuela De Nunzio
__________________
Fr. VALENTÍN REDONDO, OFMConv.
Presidente di turno della CAS
Roma
Ministro gen. OFM Tel. 68 49 19 - Fax 63 80 292
Ministro gen. OFMCap Tel. 47 40 643 - Fax 48 28 267
Ministro gen. OFMConv Tel. 699 21 951 - Fax 699 41 479
Ministro gen. TOR Tel. 69 91 540 - Fax 67 84 970
1. La cura spirituale e pastorale dell'OFS è stata affidata dalla Chiesa, in virtù dell'appartenenza alla medesima famiglia spirituale, al Primo Ordine Francescano ed al Terzo Ordine Regolare (TOR) ai quali da secoli è collegata la Fraternità secolare [1] .
2. I Francescani religiosi e secolari infatti, in modi e forme diverse, ma in comunione vitale reciproca, intendono rendere presente il carisma del comune Serafico Padre nella Chiesa e nella società [2] .
3. Perciò, in segno concreto di comunione e di corresponsabilità, i superiori religiosi devono assicurare l'assistenza spirituale a tutte le Fraternità dell'OFS [3] .
1. La cura spirituale e pastorale si realizza in un doppio servizio:
-- l'ufficio fraterno dell'altius moderamen da parte dei Superiori maggiori [4] ;
-- l'assistenza spirituale alle Fraternità ed ai loro Consigli.
2. L'altius moderamen mira a garantire la fedeltà dell'OFS al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Francescana [5] .
3. L'assistenza spirituale ha lo scopo di favorire la comunione con la Chiesa e con la Famiglia Francescana attraverso la testimonianza e condivisione della spiritualità francescana, di cooperare alla formazione iniziale e permanente dei francescani secolari e di manifestare l'affetto fraterno dei frati verso l'OFS [6] .
1. Questo doppio servizio integra ma non sostituisce quello dei Consigli e dei Ministri secolari ai quali spetta la guida, il coordinamento e lanimazione delle Fraternità ai vari livelli [7] .
2. Si esercita secondo il presente Statuto comune ai quattro Ordini religiosi (OFM, OFMConv, OFMCap, TOR) e va svolto collegialmente a tutti i livelli superiori a quello locale [8] .
1. Il presente Statuto ha lo scopo di definire, in modo unitario e concreto, il servizio della cura spirituale e pastorale all'OFS tenendo conto dell'unità del medesimo Ordine.
2. Questo Statuto è approvato dalla Conferenza dei Ministri generali. Ad essa appartiene il diritto di modifica e di interpretazione autentica.
3. Le disposizioni che non concordano con il presente Statuto sono abrogate.
1. La cura spirituale e pastorale dellOFS è dovere anzitutto dei Superiori maggiori del Primo Ordine e del TOR [9] .
2. Essi esercitano il loro ufficio mediante:
-- lerezione delle Fraternità locali;
-- la visita pastorale;
-- lassistenza spirituale.
Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un delegato [10] .
3. I Superiori maggiori francescani sono responsabili per la qualità del servizio pastorale e dellassistenza spirituale, anche nei casi dove per la nomina dell'Assistente è necessaria lautorizzazione previa di un Superiore religioso o dell'Ordinario del luogo [11] .
4. Devono inoltre curare la formazione e l'interessamento dei religiosi nei riguardi dell'OFS ed assicurare una preparazione specifica agli Assistenti perché siano idonei e preparati [12] .
1. L'erezione canonica di nuove Fraternità locali sia fatta a richiesta dei francescani secolari interessati, previa consultazione e con la collaborazione del Consiglio dell'OFS di livello superiore, con il quale la nuova Fraternità sarà in relazione secondo lo Statuto nazionale. È necessario il consenso scritto dellOrdinario del luogo per lerezione canonica di una Fraternità, fuori dalle case o chiese dei religiosi francescani del Primo Ordine o del TOR [13] .
2. L'eventuale passaggio di una Fraternità locale alla cura pastorale di altro Ordine religioso francescano si effettua secondo le modalità previste dallo Statuto nazionale dell'OFS [14] .
3. La visita pastorale è un momento privilegiato di comunione con il Primo Ordine e il TOR. Essa è effettuata anche in nome della Chiesa, e serve a garantire la fedeltà al carisma francescano ed a favorire la comunione con la Chiesa e la Famiglia Francescana [15] .
1. I Superiori maggiori del Primo Ordine e del TOR concordano il modo più adeguato di assicurare l'assistenza spirituale alle Fraternità locali che, per cause superiori, ne fossero rimaste sprovviste [16] .
2. Curino inoltre di relazionarsi con gli Ordinari del luogo che abbiano erette Fraternità locali dell'OFS, rispettandone la legislazione particolare e assumendosi la responsabilità per la loro cura spirituale e pastorale o affidandola ad un suo sacerdote o un Istituto religioso.
1. I Ministri generali esercitano collegialmente l'altius moderamen e l'assistenza pastorale nei confronti dell'OFS nel suo insieme [17] .
2. Spetta in particolare alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR:
-- curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne lapprovazione dei documenti legislativi o liturgici di competenza della stessa;
-- visitare la Presidenza del CIOFS [18] ;
-- presiedere e confermare lelezione della Presidenza del CIOFS [19] ;
-- accettare, eventualmente, la rinunzia del Ministro generale dell'OFS [20] .
1. I Ministri generali esercitano le loro competenze verso l'OFS a norma del diritto universale, delle proprie Costituzioni e nel rispetto del diritto proprio dell'OFS. Essi hanno la facoltà di erigere, visitare ed incontrare le Fraternità locali dell'OFS assistite dal proprio Ordine.
2. Nei confronti del proprio Ordine spetta a ciascun Ministro generale:
-- nominare l'Assistente generale per l'OFS, che, sotto l'autorità del Ministro generale, tratta gli affari riguardanti il servizio all'OFS [21] ;
-- in caso di necessità, confermare o nominare gli Assistenti nazionali appartenenti al proprio Ordine.
1. I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori esercitano le loro competenze verso l'OFS nel territorio della propria giurisdizione.
2. Dove più Superiori maggiori hanno giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di svolgere collegialmente il loro ufficio alle Fraternità regionali e nazionali dellOFS [22] .
3. Devono altresì stabilire collegialmente le modalità della nomina degli Assistenti nazionali e regionali, ed anche a quali Superiori i Consigli nazionali e regionali dell'OFS si devono rivolgere per chiedere l'assistente [23] .
1. I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori assicurano lassistenza spirituale alle Fraternità locali affidate alla propria giurisdizione [24] .
2. Spetta in particolare ad essi, in nome della propria giurisdizione:
-- erigere canonicamente nuove Fraternità locali, assicurando ad esse lassistenza spirituale;
-- animare spiritualmente, visitare ed incontrare le Fraternità locali assistite dal proprio Ordine;
-- tenersi informati sullassistenza spirituale prestata allOFS e alla Gi.Fra. [25] ;
-- nominare gli Assistenti spirituali [26] .
1. LAssistente spirituale è la persona designata dal Superiore maggiore competente per lo svolgimento di questo servizio verso una Fraternità determinata dellOFS e della Gi.Fra. [27] .
2. Per essere testimone della spiritualità francescana, dellaffetto fraterno dei religiosi verso i francescani secolari, e vincolo di comunione tra il suo Ordine e lOFS, lAssistente spirituale sia preferibilmente un religioso francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR [28] .
3. LAssistente spirituale è membro di diritto, con voto, del Consiglio e del Capitolo della Fraternità a cui presta lassistenza e collabora con essi in tutte le attività. Non gode del diritto di voto nelle questioni economiche né nelle elezioni ai vari livelli [29] .
1. Il compito precipuo dellAssistente è favorire l'approfondimento della spiritualità francescana e cooperare alla formazione iniziale e permanente dei francescani secolari [30] .
2. Nel Consiglio di Fraternità, nei Capitoli elettivi o ordinari, agisce nel rispetto delle responsabilità e del ruolo dei secolari, dando loro la priorità per quanto riguarda la guida, il coordinamento e l'animazione della Fraternità.
3. Partecipa attivamente e vota nelle deliberazioni e nelle decisioni presi nel Consiglio o nel Capitolo. In particolare è responsabile per l'animazione delle celebrazioni liturgiche e delle riflessioni spirituali durante le riunioni del Consiglio o del Capitolo.
1. La visita pastorale è un momento privilegiato di comunione del Primo Ordine e del TOR con l'OFS. Essa è effettuata anche in nome della Chiesa, e serve a ravvivare lo spirito evangelico francescano, assicurare la fedeltà al carisma e alla Regola, offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il vincolo dellunità dellOFS e promuovere il suo più efficace inserimento nella Famiglia Francescana e nella Chiesa [31] .
2. Il Visitatore fortifica la Fraternità nella sua presenza e missione nella Chiesa e nella società; verifica il rapporto tra la Fraternità secolare e quella religiosa; dedica particolare attenzione ai programmi, metodi ed esperienze formative; si interessa della collaborazione e del senso di corresponsabilità tra i Responsabili secolari e gli Assistenti spirituali; accerta la qualità dellassistenza spirituale che si dà alla Fraternità visitata; incoraggia gli Assistenti spirituali nel loro servizio e promuove la loro permanente formazione spirituale e pastorale [32] .
3. Su richiesta del rispettivo Consiglio, un delegato della Conferenza degli Assistenti effettua la visita pastorale, nel rispetto della organizzazione e del diritto proprio dellOFS [33] . Per cause urgenti e gravi, ovvero in caso di inadempimento del Ministro e del Consiglio a farne richiesta, la visita pastorale può essere effettuata per iniziativa della Conferenza degli Assistenti spirituali, sentito il Consiglio dell'OFS di pari livello [34] .
4. È consigliato di fare la visita pastorale congiuntamente con quella fraterna, concordandone il programma. Il Visitatore o i Visitatori comunicheranno tempestivamente al Consiglio interessato loggetto e il programma della visita. Prenderanno visione dei registri e degli atti, compresi quelli relativi alle precedenti visite, allelezione del Consiglio e allamministrazione dei beni. Stenderanno una relazione della visita effettuata, annotandola agli atti nellapposito registro della Fraternità visitata, e la porteranno a conoscenza del Consiglio del livello che ha effettuato la visita [35] .
5. Nella visita alla Fraternità locale, il Visitatore o i Visitatori sincontreranno con lintera Fraternità e con i gruppi e sezioni in cui essa si articola. Riserveranno particolare attenzione ai fratelli in formazione e a quei fratelli che dovessero richiedere un incontro personale. Procederanno, ove occorra, alla correzione fraterna delle manchevolezze che dovessero riscontrare [36] .
1. L'Assistente è nominato dal Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità interessata [37] .
2. Dove più di un Superiore maggiore è coinvolto nella nomina di un Assistente, si seguono le norme stabilite collegialmente dai Superiori con giurisdizione nel territorio [38] .
3. La nomina dell'Assistente sia fatta per iscritto e per un tempo limitato, complessivamente non superiore a dodici anni.
4. Quando non è possibile dare alla Fraternità un Assistente spirituale, membro del Primo Ordine o del TOR, il Superiore maggiore competente può affidare il servizio dellassistenza spirituale a:
-- religiosi o religiose appartenenti ad altri Istituti francescani;
-- Francescani secolari, chierici o laici, specificamente preparati per questo servizio;
-- altri chierici diocesani o religiosi non francescani [39] .
1. Al livello internazionale, nazionale e regionale gli Assistenti, se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente all'OFS e alla Gi.Fra. [40] .
2. Ogni Conferenza di Assistenti funziona secondo un proprio regolamento interno.
3. Gli Statuti nazionali e regionali dell'OFS stabiliscono il numero degli Assistenti che fanno parte del Consiglio nazionale o regionale.
1. Gli Assistenti generali sono nominati dal rispettivo Ministro generale, sentita la Presidenza del CIOFS [41] .
2. Prestano il loro servizio alla Presidenza del CIOFS, formano una Conferenza e curano collegialmente lassistenza spirituale allOFS nel suo insieme [42] .
3. È compito della Conferenza degli Assistenti generali:
-- collaborare con il Consiglio internazionale e la sua Presidenza nell'animazione spirituale e apostolica dell'OFS e in particolare nella formazione dei responsabili secolari;
-- coordinare, a livello internazionale, l'assistenza spirituale all'OFS e alla Gi.Fra.;
-- promuovere l'interessamento dei frati e dei superiori nei confronti dell'OFS e della Gi.Fra.;
-- provvedere alla visita pastorale dei Consigli nazionali dell'OFS [43] e alla presenza nei capitoli nazionali elettivi [44] .
1. L'Assistente generale ha il compito di tenere informato il Ministro generale e il suo Ordine sulla vita e le attività dell'OFS e della Gi.Fra.
2. Deve inoltre trattare le cose riguardanti il servizio dell'Assistenza prestata dal suo Ordine all'OFS e alla Gi.Fra., incontrare le Fraternità locali assistite dal proprio Ordine e tenere rapporti fraterni e costanti con gli assistenti del proprio Ordine.
1. Gli Assistenti nazionali dell'OFS e della Gi.Fra. sono nominati dal Superiore maggiore competente, sentito il rispettivo Consiglio nazionale [45] . Dove più di un Superiore maggiore è coinvolto nella nomina, si seguono le norme stabilite collegialmente dai Superiori con giurisdizione nel territorio nazionale [46] .
2. Prestano il loro servizio al Consiglio nazionale e curano l'assistenza spirituale alla Fraternità nazionale. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente [47] .
3. È compito della Conferenza degli Assistenti nazionali, o dell'Assistente nazionale, se è unico:
-- collaborare con il Consiglio nazionale per il lavoro di animazione spirituale e apostolica dei francescani secolari nella vita ecclesiale e sociale della nazione e, in particolare, per la formazione dei responsabili;
-- provvedere alla visita pastorale dei Consigli regionali dell'OFS [48] e alla presenza nei capitoli regionali elettivi [49] ;
-- coordinare a livello nazionale il servizio dell'assistenza spirituale, della formazione degli assistenti e l'unione fraterna tra loro;
-- promuovere l'interessamento dei frati per l'OFS e per la Gi.Fra.
1. L'Assistente nazionale ha il compito di tenere informati i Superiori maggiori e il suo Ordine sulla vita e le attività dell'OFS e della Gi.Fra. nella nazione.
2. Deve inoltre trattare le cose riguardanti il servizio dell'Assistenza prestato dal suo Ordine all'OFS e alla Gi.Fra., incontrare le Fraternità locali assistite dal proprio Ordine nella nazione e tenere rapporti fraterni e costanti con gli assistenti regionali e locali del proprio Ordine.
1. Gli Assistenti regionali dell'OFS e della Gi.Fra. sono nominati dal Superiore maggiore competente, sentito il rispettivo Consiglio regionale [50] . Dove più di un Superiore maggiore è coinvolto nella nomina, si seguono le norme stabilite collegialmente dai Superiori con giurisdizione nel territorio regionale [51] .
2. Prestano il loro servizio al Consiglio regionale e curano l'assistenza spirituale alla Fraternità regionale. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente [52] .
3. È compito della Conferenza degli Assistenti regionali, o dell'Assistente regionale, se è unico:
-- collaborare con il Consiglio regionale per il lavoro di animazione spirituale e apostolica dei francescani secolari nella vita ecclesiale e sociale della regione e, in particolare, per la formazione dei responsabili;
-- provvedere alla visita pastorale dei Consigli locali dell'OFS [53] e alla presenza nei capitoli locali elettivi [54] ;
-- coordinare a livello regionale il servizio dell'assistenza spirituale, della formazione degli assistenti e l'unione fraterna tra loro;
-- promuovere l'interessamento dei frati per l'OFS e per la Gi.Fra.
1. L'Assistente regionale ha il compito di tenere informati i Superiori maggiori e il suo Ordine sulla vita e le attività dell'OFS e della Gi.Fra. nella regione.
2. Deve inoltre trattare le cose riguardanti il servizio dell'Assistenza prestato dal suo Ordine all'OFS e alla Gi.Fra., incontrare le Fraternità locali assistite dal proprio Ordine nella regione e tenere rapporti fraterni e costanti con gli assistenti locali del proprio Ordine.
1. L'Assistente locale è nominato dal Superiore maggiore, a norma del diritto proprio, sentito il Consiglio della Fraternità interessata [55] .
2. L'Assistente locale promuove la comunione all'interno della Fraternità e fra quella ed il Primo Ordine o il TOR. D'intesa con il Guardiano o il Superiore locale, procuri che si instauri una vera comunione vitale reciproca tra la Fraternità religiosa e quella secolare. Promuove la presenza attiva della Fraternità nella Chiesa e nella società.
1. L'Assistente locale, insieme con il Consiglio della Fraternità, è responsabile della formazione dei candidati [56] ed esprime la sua valutazione sui singoli candidati prima della professione [57] .
2. Insieme con il Ministro instaura un dialogo con i fratelli che si trovino in difficoltà, che intendono ritirarsi dalla Fraternità o che si comportano in grave contrasto con la Regola [58] .
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