Roma, 18 febbraio 2004
Circ. 9/02-08

Ai Consigli nazionali OFS
Ai Consiglieri internazionali

Ai Consigli regionali OFS d'Italia di
Assistenza OFM

Carissimi:

il Signore vi dia la Sua pace!

In data 18 febbraio ci è stata inviata ufficialmente dalla Congregazione IVCSVA la Sentenza della Segnatura Apostolica, riguardante il ricorso presentato dalla Signora Argia Passoni, ex Ministra nazionale dell'OFS di assistenza OFM in Italia.

La Sentenza è redatta in latino, perciò -- data la nostra secolarità e considerato che la gran maggioranza dei nostri membri non conoscono questa lingua -- la Presidenza CIOFS ha ritenuto opportuno e conveniente disporre almeno di un testo in italiano e ne ha richiesto la traduzione a latinisti esperti delle Curie Generali del Primo Ordine e TOR. I termini giuridici della traduzione sono stati verificati da esperti in diritto canonico. Vi inviamo entrambe le traduzioni.

Quantunque la Sentenza si riferisca a un atto concreto (ricorso contro il Decreto della Congregazione in data 29.11.2000), desideriamo evidenziare i punti che assumono rilevanza per tutto l'Ordine, riaffermati in questa occasione dalla Segnatura Apostolica:

1. "La configurazione dell'Ordine...non tanto come confederazione spirituale e di comunione, ma come unione organica di tutte le Fraternità esistenti nel mondo." (Sentenza 14).

2. La relazione dell'OFS con le quattro Famiglie religiose francescane, dalle quali riceve l'assistenza spirituale e la cura pastorale, mediante "un'implicita deroga del prescritto del can. 702 § 1 del CIC17, dove era previsto unicamente un legame con un Ordine religioso concreto" (Sent. 14).

3. La legittimità delle decisioni della Presidenza CIOFS, "che, a norma delle Costituzioni, è l'organo esecutivo del Consiglio Internazionale di tutto l'Ordine Secolare" (Sent.1), poiché le "compete "prendere risoluzioni su eventuali problemi urgenti, relativi al maggior bene dell'OFS e non previste dalle Costituzioni e dallo Statuto CIOFS (Consiglio Internazionale OFS), informando il Consiglio Nazionale interessato e il Capitolo Generale successivo" (Cfr. CC. GG. 1990): questo prescritto deve essere applicato anche alle decisioni operative immediate per mezzo delle quali l'unione possa essere portata a compimento, argomento sul quale Regola e Costituzioni non scendono in particolari" (Sent. 15).

4. Nel 25°ordm; anniversario dell'approvazione della Regola paolina, questa e altre affermazioni della Segnatura, come ad esempio che la Regola, in quanto approvata e confermata dal Santo Padre, ha "forza di legge apostolica", sono un regalo per tutto il nostro Ordine, che va ben al di là del problema che affligge l'OFS italiano.

Dalle motivazioni della Sentenza della Segnatura Apostolica siS evince altresì che, nonostante fosse già cessato il mandato di tutti i Consigli nazionali dell'OFS in Italia, ivi compreso il Consiglio nazionale di assistenza OFM, la signora Passoni fu legittimata ad agire dinanzi alla Segnatura perché si trattava unicamente della continuazione di un ricorso iniziato precedentemente e il Decreto della Congregazione aveva concesso a questa componente il tempo di un anno per portare a termine l'unione prescritta (Sent.16).

Dobbiamo tutti accettare, con la migliore disposizione di spirito, le indicazioni che ci sono state date da quest'Organo della Chiesa e predisporci, con l'aiuto del Signore e di Francesco, a metterle in pratica. Con questa fiducia, vi saluto fraternamente,

Encarnación del Pozo
Ministro Generale OFS

Cc:
Alla Congregazione IVCSVA
Ai Ministri Generali del Primo Ordine e TOR

Allegati:
1. Sentenza in latino
2. Traduzione in italiano